Caldaie a gas, stop alle agevolazioni fiscali a partire dal 2025. Lo prevede la Direttiva Case Green e, di fatto, il 2024 sarà l'ultimo anno per l'accesso all'ecobonus per le caldaie a condensazione. Stop alle agevolazioni fiscali sulle caldaie a gas a partire dal 2025.
Confermata la detrazione Irpef e Ires per l’efficienza energetica nella misura del 65% o 50% con efficacia fino al 31 dicembre 2024.In Italia fino al 31/12/2024 le caldaie a gas più efficienti possono ancora beneficiare delle detrazioni BONUS CASA 50% ed ECOBONUS 50-65%.
Sulla Gazzetta Ufficiale n.310 del 31-12-2021 è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2022 (L. 30 dicembre 2021, n. 234) che proroga le condizioni di accesso ai benefici fiscali per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.
Confermata la detrazione Irpef e Ires per l’efficienza energetica nella misura del 65% o 50% con efficacia fino al 31 dicembre 2024.
Sospesa la facoltà dei contribuenti di usufruire di queste detrazioni fiscali, alternativamente, sotto forma di sconto in fattura o credito d’imposta cedibile anche a banche e intermediari finanziari.
Se le caldaie a condensazione, oltre ad essere almeno in classe A, vengono abbinate a sistemi di termoregolazione evoluti (appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02), è possibile continuare a usufruire della detrazione più elevata del 65%.
Per l’acquisto di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A, dal 1° gennaio 2018 non si può più richiedere l’ecobonus. La Legge di Bilancio 2022 abroga il Decreto 157/2021 (cosiddetto “antifrodi”).
Viene così escluso l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione di congruità delle spese a partire dal 1° gennaio 2022 per:
• opere in edilizia libera
• interventi di importo agevolabile (IVA inclusa) non superiore a 10.000 euro eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio
Attenzione!
Rimane l’obbligatorietà di installazione delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica come previsto dal Decreto 19/02/2007 (art.9 lettera b) in attuazione della Legge 296/2006.
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